Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra reati di assegni personali trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative. Il saldo eventualmente da versare sara' trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 6. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art26 · fonte del testo