Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 15, 16 e 17 e l'indennita' di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennita' ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune e' corrisposta l'indennita' di cui al successivo articolo 21.

Testo in vigore dal 29 aprile 1961 al 1 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-04-15;291~art20 · fonte del testo