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Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione. I turni di servizio e le modalita' di presenziamento dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda. Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle dieci ore e in nessun caso inferiore ad 8 ore, nonche' il riposo settimanale, salve eccezioni giustificate da esigenze di servizio. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festivita' infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 21 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art10 · fonte del testo