Art. 10
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Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione. I turni di servizio e le modalita' di presenziamento dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda. Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle dieci ore e in nessun caso inferiore ad 8 ore, nonche' il riposo settimanale, salve eccezioni giustificate da esigenze di servizio. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festivita' infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi. ((1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 giugno 1962, n. 1418
2Il D.P.R. 26 giugno 1962, n. 1418 ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che "Per la determinazione del periodo di ferie, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, si intende effettivo servizio il tempo trascorso dall'interessato nella posizione di assuntore comunque retribuito dall'Azienda".
Testo in vigore dal 21 ottobre 1962 al 1 luglio 1971
