Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 1962 al 1 luglio 1971. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al servizio, secondo le norme stabilite dai regolamenti interni che ne disciplinano l'esecuzione. I turni di servizio e le modalita' di presenziamento dell'impianto in assuntoria sono stabiliti dall'Azienda. Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle dieci ore e in nessun caso inferiore ad 8 ore, nonche' il riposo settimanale, salve eccezioni giustificate da esigenze di servizio. Agli assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali, oltre alle festivita' infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi. 1aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art10 · fonte del testo