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Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art13 · fonte del testo