Trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 13
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Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta il medesimo trattamento previsto per il personale ferroviario dell'esercizio.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963
