Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →
((Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviarie dell'esercizio di cui all'articolo 53 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1955, n. 425)).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971
