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((Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviarie dell'esercizio di cui all'articolo 53 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1955, n. 425)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1960 al 15 febbraio 1963. 14 parole tolte, 56 parole aggiunte.

tolto: Agli assuntori, in caso di infortunio sul lavoro, debitamente accertato, spetta ilaggiunto: Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale tolto: ferroviario dell'esercizio aggiunto: ferroviarie dell'esercizio di cui all'articolo 53 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1955, n. 425.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art13 · fonte del testo