Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 668.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 luglio 1971. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli assuntori sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054, e successive modificazioni, ed hanno titolo al medesimo trattamento previsto per il personale ferroviarie dell'esercizio di cui all'articolo 53 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1955, n. 425.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 668
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1236~art13 · fonte del testo