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Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • 1)cittadinanza italiana;
  • 2)godimento dei diritti politici;
  • 3)buona condotta;
  • 4)sana costituzione fisica;
  • 5)eta' non superiore ad anni sessanta.

Testo in vigore dal 10 marzo 1982 al 12 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1982-03-04;68~art3 · fonte su Normattiva