Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle autorita' occupanti ed amministratrici dei singoli territori:
- 1)per la Libia, 31 dicembre 1946;
- 2)per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947. Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, e', in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra. Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unita' di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici. Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avra' comunque termine il 31 marzo 1950. Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennita' coloniale, l'indennita' di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010
