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Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 e' esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici. Tale trattamento, pero', dovra' essere riconosciuto caso per caso con decreto motivato, tenendo conto dell'attivita' svolta dal personale e dell'opportunita' della sua permanenza in detto territorio.

Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;496~art3 · fonte del testo