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Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, e' attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato. Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli e' riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'art. 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.
Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010
