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Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente art. 4 compete, a carico dell'Amministrazione presso, la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per se' e per le persone di famiglia. Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalita' di cui all'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni. Il trattamento del presente articolo e' corrisposto al personale che ha effettuato o effettuera' il trasferimento entro il termine massimo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso termine e' stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato gia' in servizio nei territori ex coloniali.

Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;496~art5 · fonte del testo