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Le indennita' aggiuntive previste dall'art. 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto dall'Amministrazione cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 14 giugno 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;496~art7 · fonte del testo