Per il personale di cui al precedente articolo 1, la misura dell'indennita' forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, e' stabilita in L. 2.550. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 4 febbraio 1983

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".

Testo vigente dal 8 aprile 1983

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;13~art5 · fonte su Normattiva