Le misure dell'indennita' giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:
- 1)direttore generale di azienda autonoma........ L. 27.200 2) dirigente generale.................. L. 22.700 3) dirigente superiore e primo dirigente......... L. 19.100 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 4 febbraio 1983
1con decorrenza dal 1 gennaio 1983
Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: a) l'indennita' di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e' elevata: da L. 39.850 a L. 44.640 » » 33.250 » » 37.240 » » 27.990 » » 31.350".
Testo vigente dal 8 aprile 1983
