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Il personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che lascia il servizio senza avere conseguito il diritto a pensione secondo le norme contenute nell'ordinamento di previdenza per i salariati degli Enti locali, approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia per la quota a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai sensi del successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 28 giugno 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-06-15;507~art1 · fonte del testo