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Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sara' provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria e' corrisposta alla lavoratrice.

Testo in vigore dal 28 giugno 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-06-15;507~art2 · fonte del testo