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Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione alla Cassa di previdenza per i salariati degli Enti locali sara' provveduto, a cura della Cassa medesima, alla ricostituzione, in favore del personale di cui al precedente articolo, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore nella predetta assicurazione. L'eventuale eccedenza tra l'importo dei contributi da rimborsare e quelli da versare nell'assicurazione obbligatoria e' corrisposta alla lavoratrice.
Testo in vigore dal 28 giugno 1955 al 16 dicembre 2010
