Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.

Testo vigente dal 19 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-22;1992~art2 · fonte del testo