Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non e' assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti della destinazione e alle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo 1.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
