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Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non e' assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria B, nei limiti della destinazione e alle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 1. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo 1.

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;291~art2 · fonte del testo