Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Restano salvi gli accertamenti gia' comunque definitivi, ne' si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purche' risulti che nell'esercizio al quale e' riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformita' all'articolo 1 e nei limiti di tale destinazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;291~art4 · fonte del testo