Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti
Art. 3
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Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente enti pubblici.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
