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Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente enti pubblici.

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;291~art3 · fonte del testo