Art. 4
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Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa. Restano salvi gli accertamenti gia' comunque definitivi, ne' si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purche' risulti che nell'esercizio al quale e' riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformita' all'articolo 1 e nei limiti di tale destinazione.
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
