La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle societa' interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui e' prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 57, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della riforma tributaria: a) il termine stabilito dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170, modificato con la legge 17 febbraio 1968, n. 57".

Testo vigente dal 27 ottobre 1970

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Richiamate nel testo

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