Art. 6
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica alle operazioni deliberate dalle societa' interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui e' prescritta, la domanda prevista nel precedente art. 3.
Testo in vigore dal 27 marzo 1965 al 27 ottobre 1970
