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[1]Le merci di ogni natura che vengono dai territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

[2]In ogni caso esse godranno il trattamento piu' favorevole concesso ad una terza Potenza.

[3]Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del Trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art13 · fonte del testo