Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 216 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per favorire il traffico speciale che si e' sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:
tolto: a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi e magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;
tolto: b) i sacchi di ogni specie vuoti, marcati e che abbiano gia' servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;
tolto: c) gli oggetti destinati ad essere riparati.
tolto: L'identita' degli oggetti esportati e reimportati dovra' essere provata e le autorita' competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art14 · fonte del testo