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[1]Per favorire il traffico speciale che si e' sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

  • a)tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi e magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;
  • b)i sacchi di ogni specie vuoti, marcati e che abbiano gia' servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;
  • c)gli oggetti destinati ad essere riparati.

[2]L'identita' degli oggetti esportati e reimportati dovra' essere provata e le autorita' competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art14 · fonte del testo