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[1]I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo, che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato sia per conto delle amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, ne' con una quota piu' elevata, ne' in una maniera piu' onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

[2]Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potra' essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art15 · fonte del testo