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I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di navi e di barche nazionali.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
