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[1]Nessun diritto di navigazione o di porto sara' riscosso, nei porti del Regno d'Italia o delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purche' pero' la nave non compia nessun atto di commercio.

[2]In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o ai sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sara' dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolezze, ma inoltre le navi, le loro parti e loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti delle navi trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati ricuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a cio' debitamente autorizzati; il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale dei medesimi diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

[3]In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sara' fatta alle autorita' consolari. Si intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo legale, la decisione sara' deferita ai tribunali competenti del luogo del naufragio.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art21 · fonte del testo