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[1]I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di far uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre e altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e de pesi pubblici, dei magazzini o degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

[2]Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sara' riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art28 · fonte del testo