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Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
