Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009. 81 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al piu' presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o piu' accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto cio' che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla liberta' di associazione e di organizzazione professionale.aggiunto: Trattato-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art35 · fonte del testo