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Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al piu' presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o piu' accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto cio' che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla liberta' di associazione e di organizzazione professionale.
Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009
