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[1]I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare rimunerazioni o indennita' agli agenti, commissionari, ecc., di cui non vorranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

[2]Essi saranno assolutamente liberi di regolarsi come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi pero' alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

[3]Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1924-03-23;426~art5 · fonte del testo