[1]Questo Trattato trovera' applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia.

[2]Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art12 · fonte del testo