[1]Questo Trattato trovera' applicazione fra le Parti contraenti anche se altre Potenze siano parimenti interessate alla controversia.
[2]Tuttavia, quando sia possibile sottoporre la controversia ad una unica procedura di arbitrato o ad un unico giudizio con altre Potenze interessate, le Parti contraenti prenderanno accordi in tale senso.
Testo vigente dal 20 giugno 1928
