[1]La Commissione permanente di conciliazione stabilira' la propria procedura, tenendo conto delle clausole della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico di conflitti internazionali.

[2]Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del compromesso di arbitrato, saranno applicate per il procedimento del Tribunale arbitrale le clausole della anzidetta Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907.

[3]In quanto il presente Trattato si richiama alle disposizioni della Convenzione dell'Aja, tali disposizioni troveranno applicazione nei rapporti tra le Parti contraenti anche se una di esse od entrambe denunceranno la Convenzione.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art11 · fonte del testo