Nel caso indicato nell'articolo precedente le Parti potranno, invece che al Tribunale arbitrale, sottoporre la controversia alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, formulando d'accordo i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione. Se su tale formulazione le Parti non si accordano ciascuna di esse e' autorizzata a portare la controversia direttamente innanzi alla Corte di giustizia internazionale a mezzo di ricorso, dopo averne dato avviso all'altra due mesi prima.

Testo vigente dal 20 giugno 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1291~art9 · fonte del testo