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[1]1. Le Parti contraenti provvederanno a notificare gli atti relativi ad un procedimento penale ed in particolare le citazioni.

[2]2. Un testimonio o perito comparso innanzi alle autorita' della Parte richiedente in seguito a citazione notificatagli dalle Autorita' della Parte richiesta, non puo', qualunque sia la sua cittadinanza, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena per partecipazione a qualsiasi titolo nel reato oggetto del procedimento o per ricettazione o favoreggiamento in ordine al reato stesso o per altro fatto commesso prima della sua uscita dal territorio della Parte richiesta, ne' puo' essere sottoposto ad alcuna limitazione della liberta' personale per altra causa verificatasi anteriormente. Questi divieti non si applicano se la persona citata entro sette giorni da quello in cui venne licenziata ed avrebbe avuto la possibilita' di partire non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art25 · fonte del testo