Approvazione del Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942. (042U1344)
- Art. 1
- Art. 2 — Limiti dell'obbligo di estradizione nei riguardi delle persone
- Art. 3 — Limiti per materia dell'obbligo di estradizione
- Art. 4 — Delitti politici
- Art. 5 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
- Art. 6 — Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione
- Art. 7 — Differimento dell'estradizione
- Art. 8 — Estradizione provvisoria
- Art. 9 — Pluralità di richieste di estradizione
- Art. 10 — Trasmissione delle richieste di estradizione
- Art. 11 — Documentazione della richiesta di estradizione
- Art. 12 — Arresto in seguito a domanda di estradizione
- Art. 13 — Arresto prima della domanda di estradizione
- Art. 14 — Esclusione dell'esame sulla responsabilità
- Art. 15 — Principio della specialità
- Art. 16 — Estradizione in transito
- Art. 17 — Modalità di esecuzione dell'estradizione e del transito
- Art. 18 — Oggetti da consegnare
- Art. 19 — Condizioni della consegna
- Art. 20 — Eccezioni all'obbligo della consegna
- Art. 21 — Differimento della consegna
- Art. 22 — Documentazione della domanda di consegna di oggetti
- Art. 23 — Trasmissione delle richieste di consegna
- Art. 24 — Esecuzione della consegna
- Art. 25 — Notificazioni
- Art. 26 — Atti di istruzione ed informazioni
- Art. 27 — Consegna provvisoria di persone in stato di arresto
- Art. 28 — Eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria
- Art. 29 — Altre eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria
- Art. 30 — Certificati del casellario giudiziale
- Art. 31 — Contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria
- Art. 32 — Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria
- Art. 33
- Art. 34 — Spese dell'assistenza giudiziaria
- Art. 35 — Traduzioni e legalizzazioni
- Art. 36 — Accordi precedenti
- Art. 37 — Ratifica, entrata in vigore e denuncia