Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 93 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le Parti contraenti si comunicheranno le sentenze irrevocabili pronunziate dalle loro Autorita' che portano condanna per delitto di un cittadino dell'altra Parte e che, secondo le disposizioni dello Stato nel quale sono pronunziate, debbono iscriversi nel casellario giudiziale, ad esclusione delle sentenze relative a reati politici. Esse si comunicheranno ugualmente le decisioni successive concernenti le dette condanne ed iscritte nel cesellarlo giudiziale.
tolto: 2. La detta comunicazione consiste nella trasmissione di una copia dell'iscrizione destinata al casellario giudiziale. La trasmissione si effettua fra i Ministri della giustizia delle Parti contraenti ogni sei mesi.aggiunto: Trattato-art. 33 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art33 · fonte del testo