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[1]Trattato d'estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Panama.

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Panama, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari

[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:

[4]Sua Eccellenza il dott. Carlo Umilta', commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, cav. ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario nella Repubblica di Panama;

[5]Sua Eccellenza il Presidente della Rep ubblica di Panama:

[6]Sua Eccellenza Giovanni Demostene Arosemena, dottore In diritto e scienze politiche, Segretario di Stato per gli affari esteri;

[7]i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[8]Art. 1.

[9]Le Alte Parti contraenti s'impegnano a far ricercare, arrestare e congegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dall'autorita' giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio sottoposto all'autorita' dell'altro Paese.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art1 · fonte del testo