Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 248 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
Trattato tolto: di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, avendo constatato la concordanza di numerosi interessi comuni alle due Nazioni, animati dal desiderio di rafforzare e consolidare gli amichevoli rapporti esistenti fra i rispettivi Paesi e desiderosi di congiungere i loro sforzi per il mantenimento della pace, hanno deciso di concludere un trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, ed hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
tolto: Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:
tolto: S. E. Giovanni Schober, Cancelliere federale, i quali, essendo forniti dei pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via amichevole con i procedimenti diplomatici ordinari.
tolto: Questa disposizione non si applica alle contestazioni nate da fatti che sono anteriori al presente Trattato e che appartengono al passato.
tolto: Qualora fallisse la procedura di conciliazione, la controversia sara' portata dinanzi ad arbitri o alla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja, secondo gli articoli 8 e segg. del presente Trattato. Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art1 · fonte del testo