Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 180 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Se in un processo penale sia necessaria la comparazione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione sara' notificato a cura dello Stato richiesto. Ma la comparizione di detto testimonio o perito sara' in ogni caso volontaria da parte dello stesso.

tolto: Le spese per la comparizione sono a carico dello Stato richiedente, il quale dovra' indicare approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, sara' fatta sulla somma complessiva.

tolto: Il testimonio o perito, qualunque sia la sua nazionalita', che comparira' innanzi all'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti per cui e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine, come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.

tolto: Qualora l'individuo di cui si domanda la comparizione sia detenuto, potra' chiedersene la consegna provvisoria; ma e' sempre necessario il suo assentimento perche' cio' possa effettuarsi.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art19 · fonte del testo