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[1]Se in un processo penale sia necessaria la comparazione personale di un testimonio o di un perito, l'atto di citazione sara' notificato a cura dello Stato richiesto. Ma la comparizione di detto testimonio o perito sara' in ogni caso volontaria da parte dello stesso.
[2]Le spese per la comparizione sono a carico dello Stato richiedente, il quale dovra' indicare approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, sara' fatta sulla somma complessiva.
[3]Il testimonio o perito, qualunque sia la sua nazionalita', che comparira' innanzi all'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti per cui e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine, come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.
[4]Qualora l'individuo di cui si domanda la comparizione sia detenuto, potra' chiedersene la consegna provvisoria; ma e' sempre necessario il suo assentimento perche' cio' possa effettuarsi.
Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025
