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La estradizione verra' concessa per gli autori, correi, complici o favoreggiatori di delitti comuni anche tentati, o mancati, che siano stati condannati, o che siano processati o che siano ricercati per fatti punibili in tutti e due gli Stati con pena restrittiva della liberta' personale non minore di due anni.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art2 · fonte del testo