Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 135 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Per le vertenze che, a tenore del presenteTrattato, sono suscettibili delle procedure prevedute dagli articoli 1, 8 e 9, se, in conformita' delle leggi locali della Parte contro la quale viene avanzato reclamo, sono di competenza di una autorita' giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, puo' questa Parte chiedere che la controversia venga sottoposta alla procedura di conciliazione, o, se del caso, e in conformita' degli articoli 8 e seguenti, alla procedura di arbitrato o dinanzi alla Corte permanente di giustizia internazionale, solo dopo che sia intervenuta nel procedimento giudiziario o amministrativo una decisione definitiva. Per il caso in cui una delle Parti intenda di impugnare la decisione dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, la vertenza dovra' essere sottoposta alla procedura di conciliazione entro un anno al piu' tardi dopo che la decisione e' stata pronunciata.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art2 · fonte del testo