Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un perito e' necessaria, sara' rivolta domanda a tale effetto; l'autorita' competente dello Stato in cui risiede il teste o il perito lo sollecitera' ad ottemperare all'invito che gli sara' fatto. In tal caso, le indennita' di viaggio e soggiorno, calcolate dalla residenza del teste o del perito, saranno almeno eguali a quelle previste dalle tariffe e dai regolamenti vigenti nello Stato in cui la comparizione deve aver luogo. Su domanda del teste o del perito, potra' essergli dato dalle autorita' della propria residenza, l'anticipo di tutte o parte delle spese di viaggio, che saranno successivamente rimborsate dallo Stato richiedente. Nessun teste o perito, qualunque ne sia la nazionalita', il quale, citato dalle autorita' di una delle Parti Contraenti compaia volontariamente innanzi alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte, potra' essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunita' avra' fine qualora, avendone avuta la liberta', il teste o il perito non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal momento in cui la sua presenza innanzi alle autorita' giudiziarie non era piu' necessaria.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art30 · fonte del testo