[1]Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorita' giudiziaria sara' fatta per via diplomatica.

[2]Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indichera' approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei suoi agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

[3]Il testimonio o il perito, di qualsiasi nazionalita', che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorita' dovra' essere volontaria.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art17 · fonte del testo